Codice di Autoregolamentazione
per Content Creators

in ambito foto - video

Il Professionista operatore (influencer, content creator, blogger, vlogger, ecc.) firmatario si impegna all'osservanza del presente Codice di Auto -regolamentazione, a garanzia e tutela degli interessi degli Utenti finali, delle Aziende committenti ed a salvaguardia del settore professionale.

 1) Trasparenza negli interventi promozionali

Per necessaria trasparenza, l’operatore che accetti di promuovere direttamente od indirettamente un prodotto, un brand, un servizio, si impegna a rendere riconoscibile la natura del proprio intervento, anche in rispetto della Digital Chart promossa dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (vedi allegato) e, segnatamente, dell’articolo 7 del Codice di Autodisciplina.

 2) Modalità di segnalazione

L’operatore si impegna ad effettuare tale segnalazione di endorsement sponsorizzato ricorrendo agli strumenti o le funzioni eventualmente posti a disposizione del canale utilizzato o, in assenza di strumenti specifici, indicando entri i primi tre hashtag una di queste combinazioni: #pubblicità/#advertising - #sponsorizzato da #brand - #AD oppure #ADV unitamente a #brand e, nel semplice caso di prodotti inviati per valutazione, un disclaimer che indichi: prodotto inviato da #brand.

 3) Onestà dei pareri e degli endorsement forniti

L’operatore si impegna ad accettare sponsorizzazioni ed endorsement unicamente di prodotti, aziende e servizi di cui effettivamente apprezzi le qualità, e di riportare – con correttezza e garbo – anche le criticità che abbia avuto modo di rilevare.

 4) Priorità all’utenza

L’operatore si adopera a considerare gli utenti finali come reali destinatari della sua attività, consistente nella fornitura di informazioni, consigli, intrattenimento, formazione e supporto all’utenza. Le aziende che sponsorizzano, agevolano, finanziano e supportano tale attività rappresentano quindi semplicemente il mezzo attraverso il quale l’attività diviene possibile, ed il necessario supporto economico per esercitare.
In tale prospettiva, le esigenze di comunicazione aziendale vanno considerate strumentali ed ancillari al compito informativo a favore dell’utenza.

5) Raccomandazione all’attenzione personale

Per la natura stessa dell’ambito foto-video, l’operatore / influencer specialista del settore si presenta come settoriale, con specializzazione verticale, e conseguentemente rivolto a un pubblico di numerosità relativamente contenuta.
Compatibilmente con le esigenze imprenditoriali ed organizzative, l’operatore firmatario si adopera per favorire un rapporto diretto e reale con i suoi utenti, limitando l’uso di automatismi e bot laddove non necessari.

6) Give away

La pratica del give away coincide – in caso di valore della singola vincita superiore al un minimo valore – ad organizzazione di concorso a premio, come regolamentato da dpr 430/2001, e riservato ad imprese iscritte alla CCIAA.
L’operatore si impegna a rispettare la normativa, eventualmente concedendo come oggetto del give away solo servizi immateriali che non siano oggetto in altra sede di commercializzazione alcuna e, quindi, di valore economico nullo.
Nota: L’interpretazione di “premio di modico valore” come restrittiva a valore inferiore ad 1 euro, anziché valore inferiore a 25,82 euro è stata nuovamente posta in forse dall’ultima versione delle risposte emanate dal Ministero per lo Sviluppo Economico MISE con nota in data 13 febbraio 2020. Vedi punto 10) della raccolta FAQ del Mise allegate, reperibili a:

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-ultimo-13-FEBBRAIO-2020.pdf

Il “modico valore” non è attualmente numericamente determinato, ma assimilato al valore: “…del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari”.

 7) Raccomandazioni in relazione all’erogazione di corsi e formazione

Quando l’operatore utilizzi la sua notorietà e visibilità per favorire o mediare l’erogazione di corsi on-line od occasioni di formazione off-line, si impegna a rispettare l’ultima versione del Codice di Autoregolamentazione Corsi Fotografici e, segnatamente queste raccomandazioni sub 7)

 7.1) Veridicità della proposta.

L’operatore si impegna a descrivere l'offerta formativa proposta in modo veritiero, corrispondente agli effettivi contenuti, con indicazioni sufficienti a valutare preventivamente i contenuti del corso o dell'attività didattica. Si impegna inoltre a rendere noti i nominativi dei docenti che si occuperanno della formazione, permettendo di conseguenza la verifica del curriculum professionale di ciascuno.

 7.2) Correttezza nell'indicazione ed utilizzo dei titoli

L’operatore si impegna a non utilizzare termini che possano essere equivocati in ordine alla valenza formativa del Corso. A titolo esemplificativo, non potrà essere fatto intendere che il Corso conferisca qualifiche, o titoli, o consenta di fregiarsi di attributi professionali ingannevoli. La terminologia utilizzata per descrivere l’erogatore dei corsi nella sua funzione di insegnamento non deve sostenere o lasciare intendere indirettamente che i corsi siano erogati da strutture certificate o certificanti, quando questo non corrisponda a verità.

7.3) Correttezza nel rilascio di eventuali attestati

L’operatore ha facoltà di emettere, al termine del corso, un attestato o certificato di frequenza ed, eventualmente, un attestato di merito dell'Allievo (e cioè, del profitto dimostrato nella frequenza del corso).
La forma e la sostanza di tali attestati o certificati deve descrivere con chiarezza unicamente i fatti nella loro sostanza, e cioè attestare che l'Allievo ha frequentato il corso ed, eventualmente, descrivere il livello dei risultati raggiunti.
L’operatore e la sua struttura si impegnano a non rilasciare attestati che indichino - o lascino intendere - di avere particolari funzioni accreditanti presso terzi, quando ciò non corrisponda al vero.

7.4) Rispetto degli ambiti professionali di riferimento.

Se i Corsi rilasciati dalla struttura formativa dell’operatore hanno attinenza con ambiti professionali (ad esempio, fotografia di matrimonio, fotografia di ritratto, fotografia di still life, o qualsiasi altro genere per sua natura declinabile come servizio fotografico per terzi), la Struttura Formativa si impegna ad elaborare contenuti di insegnamento che trasmettano agli Allievi la percezione delle corrette dinamiche di mercato di quegli ambiti, e che non istighino gli allievi - direttamente od indirettamente - a porre in atto azioni di concorrenza sleale.

7.5) Corretta descrizione di modalità di svolgimento del corso, costi accessori, eventuali recessi.

L’operatore e la sua struttura si impegnano a descrivere preventivamente le modalità di svolgimento del corso, l'esistenza di eventuali costi accessori e collaterali (se direttamente connessi al corso) e la loro facoltatività od obbligatorietà, e ad indicare quali siano le eventuali possibilità di recesso dall'iscrizione ed i vincoli temporali oltre i quali non sia invece più possibile cancellare la propria iscrizione, fermo restando il diritto di recesso previsto dalla legge per il consumatore privato, in caso di vendita a distanza (entro 14 giorni).

7.6) Corretta dichiarazione dell’esistenza di livelli di ammissione

La Struttura Formativa si impegna ad indicare espressamente se l’accesso al corso o a porzioni di esso sia subordinato ad una selezione preliminare, volta ad una effettiva suddivisione del livello di preparazione degli allievi, e ad una conseguente modulazione dell’approfondimento delle lezioni.

7.7) Ricorso a testimonianze veritiere

Nel caso vengano pubblicate testimonianze di allievi dei corsi erogati in precedenza, la Struttura Formativa si impegna a fare ricorso esclusivamente a valutazioni reali, spontanee ed attribuite a testimonial reali e verificabili.

7.8) Corretta indicazione della finitezza dei percorsi formativi

Laddove il corso sia erogato in puntate sequenziali, la Struttura Formativa si impegna a non introdurre nelle spiegazioni rimandi sospensivi a lezioni da acquistare a parte, quando i temi non rappresentino reali ulteriori approfondimenti successivi ed autonomi, ma costituiscano parte integrante e necessaria dell’argomento dichiarato nella presentazione del corso.

7.9) Indicazione del livello di aggiornamento dei contenuti

La Struttura Formativa si impegna a rendere noto – direttamente od indirettamente – il livello di aggiornamento del corso on-line, specificando la data di pubblicazione del contenuto e/o la data dell’ultima revisione sostanziale (e non solo formale) del contenuto stesso.
Se il corso in oggetto presuppone aggiornamenti periodici, la frequenza e periodicità dell’aggiornamento va indicata.

7.10) Consistenza numerica nei gruppi di live-streaming

In caso di erogazione del corso con la formula di live-streaming, la Struttura Formativa si impegna a rendere nota la consistenza numerica attesa – o la consistenza numerica massima – del gruppo di allievi, stante il differente livello di attenzione ai singoli che si rende possibile al variare della numerosità del gruppo discente.


 firma dell’Operatore

 Allegato: Digital Chart IAP
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