FOTOGRAFIA DI ARTE,
MUSEI, BENI CULTURALI

Musei e beni culturali: autorizzazioni per fotografare edifici, musei, strutture, opere
ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993
ex Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490

attualmente:

Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(in vigore dal 1 maggio 2004 - modificato luglio 2014)

Una discreta confusione...

Nel corso del tempo, la ripresa di beni culturali e' stata regolamentata da una ridda di indicazioni (prima la legge Ronchey, poi il Testo Unico, poi il Codice dei beni Culturali, cui si aggiungono Circolari e interpretazioni).

Ogni norma ha lasciato "tracce" nella memoria dei responsabili di Musei, Soprintendenze e strutture pubbliche, cosicche' adesso regna una discreta confusione.

Riportiamo un brevissimo riassunto dell'attuale regolamentazione:

Si puo' fotografare nei Musei e simili?

Eseguire riprese fotografiche professionali di Beni culturali di proprieta' dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale e' un'operazione che - se eseguita con finalita' e modalita' professionali - richiede il rilascio di un’esplicita autorizzazione, e spesso (vedi piu' avanti) il pagamento di alcuni "canoni". Questa limitazione, comunque, e' relativa unicamente ai beni che siano di proprieta' dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto della relativa legge
Quando il bene è una proprieta' privata che NON sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilita' ad eseguire le riprese resta a discrezione del "padrone" del bene.

Fino al 2014 di fatto c'era un incerto sulla possibilità di effettuare liberamente riprese amatoriali. Con il DL 83/2014, art.12, punti 3 e 3 bis, convertito in legge da legge 106/2014, che ha integrato l'articolo 108 del Codice dei beni Culturali, sono divenute libere le riprese amatoriali, senza fine di lucro ed eseguite senza l'uso di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali o flash) e senza l'uso del cavalletto.

I BENI CON VINCOLI

Puoi fare una ricerca sul database dei Beni culturali assoggettati a vincoli partendo dall'apposito sito: CLICCA QUI per la ricerca

Nel concreto

a) Le riprese AMATORIALI di musei o comunque di beni che ricadano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sono state assoggettate ad autorizzazione dal 2004 al 2014; dal 2014 in poi, a patto che si tratti di riprese eseguite con finalita' e modalita' non professionali, sono libere, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali (come - appunto - modificato dal DL 83/2014)
Nel concreto della vita quotidiana, questo significa che le riprese da turista dovrebbero essere sempre lasciate eseguire (senza flash e cavalletto), ed anche condivise in rete (purche' in modo da non permetterne lo sfruttamento economico).
A tutt'oggi, si verificano pero' casi di proibizione, semplicemente nati con il tentativo di difendere gli interessi economici di una concessione di vendita di stampe, poster e cartoline. 
(attenzione: e' invece lecito che tale proibizione venga posta in essere all'interno di strutture private)
b) Le riprese PROFESSIONALI (su commissione o fatte di propria iniziativa) erano in precedenza e tutt'ora sono soggette alla necessita' di un'autorizzazione da parte del Capo dell'Istituto a cui il bene e' in custodia. L'unica differenza rispetto al passato e' che un tempo veniva applicato il tariffario standard allegato alla "Legge Ronchey", mentre ora l'articolo 108 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 attribuisce al "capo" di ogni singola struttura la facolta' di determinare il prezzo di concessione, anche basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilita' di guadagno che queste offrono.

Nel caso delle riprese in location per matrimonio e moda?

Un caso specifico va poi considerato per le autorizzazioni per le riprese foto-video in caso di servizi matrimoniali, la cui regolamentazione e' chiarita dalla Circolare Ministeriale n. 147 del 18 dicembre 2002 (protocollo 81425 - la trovi al piede di questa pagina). Questa circolare, pur essendo datata e rifacendosi al Testo Unico del 1999, specifica che le autorizzazioni possono essere concesse (c'era chi temeva che non fosse piu' possibile usare tali location) dietro pagamento di un corrispettivo forfaittario determinato dal Capo dell'istituto.

Quali sono le regole di concessione e le tariffe?

Come gia' descritto sopra, sostanzialmente nel tempo - rispetto alla normativa della legge Ronchey - l'iniziativa nella regolamentazione delle riprese e nell'applicazione di "canoni" da pagare e' stata di fatto demandata ai singoli responsabili delle strutture, decentrando le decisioni e le tariffazioni. Da un lato questo ha reso le operazioni piu' calzanti alle singole realta' locali. Dall'altro, siamo dinnanzi ad una norma che... da' come indicazione il fatto che il dirigente decide quando concedere e quanto far pagare...
Anche se, ai sensi del punto 1 dell'articolo 108, ogni Dirigente e' in grado di stabilire le condizioni e le tariffe, la richiesta piu' frequente e' attorno ai 60 euro a ripresa, con la consegna inoltre di un file digitale di ogni ripresa eseguita. Abbastanza simili fra loro sono, infatti, i documenti redatti autonomamente. 
Puoi averne degli esempi ("Disciplinare per le concessioni in uso e riproduzioni dei beni culturali") con una semplice ricerca in rete come questa (clicca qui)

Ecco gli articoli della legge (dal 106 al 109) che piu' direttamente ci toccano:

Sezione II 
Uso dei beni culturali

Articolo 106 
Uso individuale di beni culturali 

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. 
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Articolo 107 
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore. 

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

Articolo 108 
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha in consegna i beni tenendo anche conto: 
a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni d'uso; 
b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; 
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; 
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. 

3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita' di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di lucro. 
I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne' , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 

5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Articolo 109 
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: 
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; 
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

La questione delle stampe e degli originali

Un punto per il quale esiste una sostanziale contraddizione e' quello legato alla evidente incoerenzadel disposto di due articoli della legge attualmente in vigore. 
Il comma 1 dell'articolo 107 del Dlgs 42/2004 espressamente prevede che i beni possano essere messi a disposizione per la riproduzione comunque nel rispetto del diritto d'autore (dell'autore dei beni). Tuttavia, all'art.109 si prevede che nel caso della realizzazione di immagini fotografiche, debbano essere consegnate due stampe di ciascuna immagini (e transeat - in realtà, quasi piu' nessuno le richiede) ma anche il negativo o comunque l'originale, quindi un file ad alta risoluzione; il che, in caso di riprese eseguite di spontanea iniziativa del fotografo, va apertamente in contrasto con il
suo, di diritto d'autore. 

Qual e' la legislazione collegata?

Come gia' accennato:

E' abrogata la ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993, ed il relativo tariffario che - anche se non espressamente abrogato - cade in disuso.

Superato anche il Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490, in quanto sostituito dall'attuale decreto legislativo:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il Dlgs 42/2004 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, ma e' entrato in vigore il 1 maggio 2004.

Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31/05/2014, n.125) , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (che ha modificato l'articolo 108, sugli usi liberi)

A salvaguardia del bene

Poiche' ogni Direzione di istituto e' autonoma nel concedere le autorizzazioni, i criteri con cui queste vengono concesse e, soprattutto, le norme tecniche fatte osservare variano in maniera piuttosto arbitraria. 

Ad esempio, a seconda dei casi, per la conservazione di quadri e arazzi il fotografo viene obbligato a non usare lampade a luce continua (il calore delle lampade ad incandescenza viene reputato dannoso), oppure a non usare il flash (l’emissione ultravioletta del lampeggio viene reputata dannosa). 

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Questo il testo della Circolare Ministeriale n. 147 del 18 dicembre 2002 (protocollo 81425).

Da Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Oggetto: Riprese foto-cinematografiche per cerimonie.

Circolare n. 147

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute al servizio III UO3 Ufficio servizi aggiuntivi di questo segretariato, si precisa che le riprese foto-cinematografiche per cerimonie si collocano nell'ambito dell'uso esclusivo e temporaneo di uno spazio in consegna all'Amministrazione da parte di operatori professionisti.

Si ritiene quindi che, ai sensi dell'art. 115 del dlgs 29 10 1999 n. 490 (ndr, ora abrogato dal Codice dei Beni Culturali), per l'uso sopra descritto, possa essere fissato un corrispettivo globale per ciascun servizio foto-cinematografico.

Il pagamento del canone, corrisposto in via anticipata, dovra' essere effettuato mediante versamento (capo XXIX cap. 2584/3) sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o sul C/c bancario intestato al Capo d'Istituto, specificando la seguente causale: "Per riprese fotografiche presso la Soprintendenza....".

A titolo unicamente indicativo si allegano fac-simili di modelli utili per l'autorizzazione

Il segretario generale (prof. Carmelo Rocca).

 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER LE RIPRESE

Al Direttore del ...............

Il sottoscritto ...... CHIEDE di poter eseguire un servizio fotografico in occasione del ..... presso il ..... in data ..... dalle ore ..... alle ore......

Il sottoscritto solleva la Soprintendenza da ogni responsabilità per danni o furti delle attrezzature necessarie per le riprese.

Allega ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone per l'uso degli spazi.

Data  ---  firma

Visto, si autorizza:

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