La risposta 188/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la nota n. 188 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Piccole e medie imprese, tuttavia, a condizioni specifiche, si conferma che alla cessione di foto d'arte e' applicabile l'aliquota iva del 10%
Questa notizia ti riguarda se produci opere artistiche con la fotografia, se hai una produzione creativa di immagini di cerimonia ma anche, indipendentemente dal tipo di immagine che fai, se sotto-sotto ti sei sempre chiesto quale sia il confine fra foto artistica e semplice fotografia.

E' molto semplice: grazie all'intervento della Corte di Giustizia Europea (vedi piu' sotto) e' stato ribadito che vanno considerate "artistiche" non tanto le stampe fotografiche realizzate da un non meglio identificato "Artista", con inafferrabili e sfuggenti requisiti "artistici", ma semplicemente - per come recita la norma fiscale - purche' si tratti di «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».

Quindi, per farla breve:
a) Se sei in regime di contabilita' normale, e applichi l'iva al 22% (e sei quindi in grado di apprezzare il vantaggio dell'applicazione dell'aliquota ridotta al 10%).
b) Se cedi stampe fotografiche da arredo o da collezione, come le copie in serie limitate, o anche semplicemente stampe di ritratti a privati o di cerimonia.
c) Se le foto sono state eseguite da te personalmente, in qualita' di fotografo autore (quindi, non se le fa il tuo assistente)
d) Se sono stampate da te o sotto il tuo controllo (bene anche l'affidamento ad uno stampatore di fiducia, di cui supervisioni le fasi di stampa).
e) Sono firmate da te e numerate, in limite massimo di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
f) Sono vendute da te. Se invece l'opera è venduta non dall'autore ma da una galleria, l'iva e' applicata con aliquota normale (il problema puo' essere risolto se il gallerista propone l'opera, il collezionista l'acquista dall'Autore, e poi la galleria fattura all'Autore la sua commissione).

... allora, sara' applicabile l'iva ridotta al 10%, anziche' quella normale del 22%.

Nel dettaglio, l'Agenzia scrive:
Alla luce delle considerazioni della Corte di Giustizia, dunque, si ritiene che l'applicazione alle fotografie, da intendersi come oggetto d'arte, dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sia subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale, conforme a quella unionale (dell'Unione Europea, ndr).
Di conseguenza si applicherà alle cessioni delle fotografie effettuate dall'Istante solo se e nella misura in cui si tratti di «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».

Resta inteso che qualora il Contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell'eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all'aliquota IVA ordinaria

Questo e' il testo completo della risposta 188/2022:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta+188+del+2022.pdf/1f667f25-7788-7531-5f24-6850da57309c

Questa e' la trattazione dettagliata della causa alla Corte di Giustizia Europea che ha originato il caso:

LA SENTENZA C-145/18, del 5 settembre 2019

Come forse saprai, diversi giornali e molti siti hanno "rimpallato" una notizia peculiare: una sentenza europea riconosce l'aliquota IVA agevolata (cioe' attualmente in Italia al 10%) per le foto creative che soddisfino determinati requisiti e, in queste, sono comprese anche le foto di matrimonio.
Cosa c'è di vero?
Come sempre, ti informiamo andando un po' piu' in profondita' della notizia rimbalzata da tutti i giornali, anche perche' - bufale e commenti superficiali a parte - la cosa piu' interessante non e' la cosa in se', ma i concetti che ne stanno alla base.
Ora ci spieghiamo.

NEL DETTAGLIO
Ti forniamo diversi livelli di "dettaglio":
Il primo, piu' breve, utile per essere informato della sostanza dei fatti, in forma video: 2 minuti. 
Il secondo livello, piu' approfondito, per capire come stanno le cose nel tuo caso: 7 minuti.
Il terzo, se vuoi essere tu stesso a "toccare con mano" la materia, senza delegare a altri: 20 minuti.

1) Giusto per capire (primo livello)
Se non hai voglia di dedicare tempo, in 1 minuto e 51 secondi ti fai un'idea generale, con questo video:
https://youtu.be/wlcKC_NY0JY

2) Come stanno in concreto le cose (secondo livello)
La sentenza ha sollevato un sacco di interesse - al punto che la notizia e' stata rimpallata da decine di migliaia di siti e quotidiani europei - perche' si parlava di soldi: iva ridotta al 10%, anziche' quella normale.
Ma, in realta', come vediamo piu' avanti, l'aspetto economico della faccenda qui in Italia e' davvero marginale, mentre e' molto significativo il concetto su cui si e' lavorato per giungere a questo.
Di fatto, la Corte Europea ha affermato: Cari signori (rivolgendosi all'apparato fiscale francese e, con essi, a tutti gli omologhi europei) se esiste - come esiste - una norma che descrive cosa sia una foto artistica, attenetevi alla norma, senza arrampicarsi sugli specchi per introdurre ulteriori soggettivi criteri di valutazione: il compito dell'apparato fiscale non e' quello di giudicare l'arte, ma di applicare norme certe, che gia' esistono: sono foto d'arte quelle realizzate dall'artista, stampate da lui o sotto la sua supervisione, firmate e numerate in un numero massimo di 30 esemplari a soggetto.
L'intera argomentazione della Corte Europea, inoltre, mira a rendere semplice ed ampio il concetto di creativita' fotografica e, soprattutto, ad opporsi a disparita' fiscali che sarebbero generate da dare di volta in volta interpretazioni diverse ai concetti di creativo, opera, artista, eccetera.
Vedi piu' avanti i link alla sentenza originale.

Concretamente, l'interesse dell'aspetto economico per un fotografo matrimonialista e' - perlomeno qui in Italia - davvero marginale.
Infatti:
a) La maggior parte dei professionisti e dei piccoli imprenditori attivi nel wedding opera in regime forfaittario che già del suo è in franchigia IVA (l'iva non si applica). Ovviamente, fra un'IVA inesistente ed una al 10%, la prima rappresenta una soluzione preferibile. Ed in questo caso l'effetto della Sentenza è poco interessante.
b) Le condizioni per l'applicazione sono che si tratti di: "fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto".
Il che rappresenta certamente una condizione normale per le produzioni di opere da mostra e collezione, ma e' oggettivamente davvero un po' "tirata per i capelli" nel caso di foto di cerimonia, per le quali l'oggetto reale della transizione e' l'esecuzione di un reportage creativo ed interpretativo, si', ma non per garantire una serie limitata, ne' numerare e firmare ogni singolo scatto garantendo che non verra' riprodotto in altri esemplari.

Nel caso, invece, di un artista che utilizzi la fotografia come mezzo per esprimere la sua arte, e' possibile che ci si possa avvalere del regime IVA agevolato (vedi qui sotto, punto 3.6), a patto che le opere siano vendute direttamente dall'artista (e non dalla galleria) tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari

Nel 2022, con la risposta 188, l'Agenzia delle Entrate ha recepito il concetto portante della decisione della Corte di Giustizia Europea - vedi

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta+188+del+2022.pdf/1f667f25-7788-7531-5f24-6850da57309c

I PRECEDENTI

(ante risposta 188/2022)

3) Se vuoi "toccare con mano" la materia, senza delegare a altri (terzo livello)
Se ami essere tu in prima persona a capire le cose, senza lasciare che siano altri a dirti cosa devi capire, benvenuto nel club...
Ecco gli strumenti per andare all'origine della notizia.

3.1) La causa e' la C-145/18, del 5 settembre 2019; e' interessante leggere le conclusioni del Giudice nel documento del 7 marzo 2019 (ECLI:EU:C:2019:184) perche' apporta molti contributi arguti nel definire le fotografie creative.

3.2) Il testo (tradotto in italiano) della sentenza finale e' questo:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217485&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14007726

3.3) Il pdf originale (in francese) e' questo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0145

3.4) Una cosa molto interessante, pero', e' la trattazione di marzo 2019, precedente alla sentenza di settembre, in cui l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Maciej Szpunar esprime delle valutazioni sottili ed efficaci per definire la fotografia creativa:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211445&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15575357

3.5) Questo e' il pdf della direttiva europea sull'agevolazione iva per le foto d'arte - vedi pagina 75 (allegato IX, parte A, punto 7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=IT

3.6) Nella nostra legislazione nazionale, l'inclusione nell'IVA ridotta degli oggetti d'arte venduti dall'artista e' al paragrafo 2 dell'articolo 16 del DPR 633/72, che rimanda alla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, all'articolo 127-septiesdecies, che a sua volta fa riferimento al contenuto della tabella allegata al DL 23/02/1995 n. 41, in cui - verso il fondo della lettera a), sono incluse le fotografie come descritte.

3.7) Se invece l'opera è venduta non dall'autore ma da una galleria, l'iva e' applicata con aliquota normale.


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